(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  56-bis  della  legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro), in base al quale la Regione istituisce il Fondo regionale di
solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a
erogare  contributi  a  favore  delle famiglie delle persone che sono
decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro, ed in
particolare  il  comma 3, secondo il quale con regolamento regionale,
approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sono
stabiliti  i  destinatari,  i  criteri,  le modalita' e i termini per
l'erogazione dei contributi;
   Sentita  la  Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta
di  data  18  febbraio  2008  ha  esaminato  il  testo di Regolamento
all'uopo  predisposto,  esprimendo  sul medesimo parere favorevole ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2005;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n.
1093,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore
dei  familiari  delle  vittime  di  infortuni  sul  lavoro  ai  sensi
dell'art.  56-bis  della  legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»;
   Sentita  la  competente  Commissione  del Consiglio regionale, che
nella  seduta  del  15 luglio 2008 ha esaminato il Regolamento di cui
sopra,  esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo inserimento
delle seguenti modifiche:
    a)  all'art.  1, dopo la parola «familiari» e' inserita la parola
«superstiti»;
    b)  all'art. 2, viene inserito un nuovo comma 2, il quale prevede
espressamente  che  sono  compresi  fra  i  familiari superstiti, dal
giorno   della   nascita,   i   figli   gia'   concepiti   alla  data
dell'infortunio,  e  che,  salvo prova contraria, si presumono tali i
nati entro trecento giorni dalla data dell'infortunio;
    c)  a  seguito  dell'inserimento  all'art. 2 di un nuovo comma 2,
vengono  modificati  i  riferimenti  interni  all'art.  3, comma 2, e
all'art. 5, comma 3, lettera a);
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n.
1424,   con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva  il
«Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore
dei  familiari  delle  vittime  di  infortuni  sul  lavoro  ai  sensi
dell'art.  56-bis  della  legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la qualita' del lavoro)»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
                              Decreta:

   1. E' emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di
contributi  a  favore  dei  familiari  delle vittime di infortuni sul
lavoro  ai  sensi  dell'art. 56-bis della legge regionale n. 9 agosto
2005,  n.  18  (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la
qualita'  del  lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO