(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in base al quale la Regione istituisce il Fondo regionale di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore delle famiglie delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro, ed in particolare il comma 3, secondo il quale con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i destinatari, i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta di data 18 febbraio 2008 ha esaminato il testo di Regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2005; Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1093, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 15 luglio 2008 ha esaminato il Regolamento di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo inserimento delle seguenti modifiche: a) all'art. 1, dopo la parola «familiari» e' inserita la parola «superstiti»; b) all'art. 2, viene inserito un nuovo comma 2, il quale prevede espressamente che sono compresi fra i familiari superstiti, dal giorno della nascita, i figli gia' concepiti alla data dell'infortunio, e che, salvo prova contraria, si presumono tali i nati entro trecento giorni dalla data dell'infortunio; c) a seguito dell'inserimento all'art. 2 di un nuovo comma 2, vengono modificati i riferimenti interni all'art. 3, comma 2, e all'art. 5, comma 3, lettera a); Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1424, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO